E’ stato modificato il campo di applicazione delle disposizioni del Titolo IV, “Cantieri temporanei o mobili”, Capo I, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., cosiddetto “Testo unico della Sicurezza”.
Come auspicato e più volte proposto dall’Ance, con la legge n. 115/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.178 del 3 agosto 2015, si è tornati alla previgente formulazione delle attività di cui alla lettera g-bis) dell’articolo 88, comma 2, del Testo Unico, alle quali non si applicano le norme del suddetto Titolo IV, Capo I.
In particolare, il Capo I, contenente le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, a partire dal 18 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 115/2015) non si applica, tra gli altri, esclusivamente:
«g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X».
La vecchia formulazione consentiva agli operatori economici di fuoriuscire da ogni tipo di controllo, dal momento che l’esclusione dal campo di applicazione dei piccoli lavori di durata presunta non superiore a dieci uomini-giorno, permetteva al committente e/o all’affidatario di non effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici.
Con la nuova formulazione tutti i lavori edili, a prescindere dalla loro entità, rientrano nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV.
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